STATUTO

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione denominata “Associazione La Visitazione – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “Associazione La Visitazione ETS”.­ L’Associazione ha sede legale nel comune di Verona, Via Gardesane n. 35 c.a.p. 37139. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Vi è la possibilità di costituire sedi secondarie e/o amministrative qualora si dimostri necessario e le cui modalità di costituzione e di funzionamento saranno stabilite dall’Assemblea dei Soci. La Durata dell’Associazione è illimitata.

 Art. 2 – STATUTO E MISSION

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L’Associazione è diretta emanazione della Fondazione La Visitazione, ente giuridicamente riconosciuto con decreto della Regione Veneto n. 158/41.03-D del 6 giugno 2003 ed iscritto al n.159 del Registro regionale delle persone giuridiche e che, di seguito, per brevità, denominata “Fondazione”. Il pensiero e lo spirito della Fondazione costituiranno traccia fondamentale e vincolante nell’operare dell’Associazione che collaborerà in modo continuativo ed organico con la Fondazione medesima.

Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 – OGGETTO

L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per svolgere la propria missione l’Ente si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Le attività rientrano nel settore della beneficenza e dell’assistenza sociale ed in particolare l’Ente si occupa di:

  1. erogare, ai sensi dell’art. 5 lettera a) del D.Lgs. 117/2017, servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, in particolare l’Associazione intende ricercare, in Italia e all’estero, soluzioni etiche e sociali a vantaggio delle persone che vivono in uno stato di disagio socio-economico, dedicandosi e promuovendo, in specie, l’attività di sostegno economico attraverso adozioni a distanza che consentono una vita dignitosa a quei bambini che vivono in situazioni sociali molto problematiche;
  2. di organizzare e gestire, in Italia e anche nelle missioni all’estero, ai sensi dell’art. 5 lettera i) del D.Lgs. 117/2017, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  3. di dedicarsi, ai sensi dell’art. 5 lettera l) del D.Lgs. 117/2017, alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
  4. di promuovere, ai sensi dell’art. 5 lettera d) del D.Lgs. 117/2017, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. di effettuare, ai sensi dell’art. 5 lettera u) del D.Lgs. 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, o anche a sostegno di missioni in Italia e all’estero rivolte a giovani in difficoltà che vivono situazioni difficili, soprattutto di disagio familiare, di prostituzione, di analfabetismo e di droga.

L’Associazione potrà realizzare altre attività diverse da quelle sopra indicate, purché strumentali al raggiungimento dei propri fini, e necessarie allo scopo, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione potrà promuovere la raccolta pubblica occasionale e non di fondi, per mezzo anche di crowdfunding, donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, fiere, eventi privati e pubblici, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’Associazione dovrà divulgare in modo trasparente l’attività attraverso la pubblicazione delle proprie attività effettuate, in tutte le forme di cui al presente articolo ed in ogni luogo realizzate, sul proprio sito istituzionale, tenendolo costantemente aggiornato, così come dovrà provvedere ad inserire sul sito web i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti affidati ai consulenti.

L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non svolgono attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse.

L’Associazione non svolge, direttamente o indirettamente attività sindacale.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Inoltre, non possono essere alienati beni patrimoniali senza l’approvazione dell’Assemblea.

 Art. 6 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Tutti gli associati godono di uguali diritti e doveri. Ciascun associato ha diritto a un voto. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l’ammissione a Socio dell’Associazione si deve intendere a tempo indeterminato, salvo le cause di recesso ed esclusione previste dal presente statuto.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali ed operano per la loro realizzazione.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie. L’ammissione a Socio Ordinario è richiesta con domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo con espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e di osservarne statuto e regolamenti.

Può diventare Socio Ordinario chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, ne abbia fatto domanda. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato e convalidata dopo il pagamento della quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Il Consiglio Direttivo provvederà con delibera in ordine alle domande entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La delibera è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.  Il Consiglio Direttivo, qualora non accolga la domanda nel termine sopra previsto, deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D. Lgs 117/2017.

Soltanto il pagamento della quota associativa annuale conferisce al Socio il diritto a partecipare a tutti gli atti della vita dell’Associazione.

In particolare ogni Socio ha il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario.

Inoltre, ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali e consultare i verbali, chiedendo di essere ammesso ai locali in cui sono conservati tali libri e documenti per esaminarli ed estrarne copia.

Ogni Socio ha il dovere di rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività in maniera spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il Socio Ordinario che al 31 dicembre di ogni anno non si sia messo in regola con il pagamento delle quote sociali, perde il diritto ai benefici di essere Socio, diritto che viene riacquisito con il pagamento delle quote sociali mancanti.

La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso del Socio. La quota non è trasmissibile in caso di decesso.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Il Socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Ciascun aderente ha diritto di recedere in ogni tempo dall’Associazione; il recesso, salvo i casi di giusta causa che comporti l’immediato effetto, ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento dell’annuale quota associativa.

L’Assemblea dei Soci può deliberare l’esclusione dall’Associazione di un Socio per gravi motivi quali: aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell’Associazione o aver esercitato un’attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’Associazione. La delibera di esclusione dall’Associazione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

  • versare la quota annualmente richiesta dal Consiglio Direttivo;
  • osservare le norme dello statuto e del regolamento nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi sociali;
  • partecipare alle assemblee, ordinarie e straordinarie;
  • cooperare con gli organi sociali per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

 Art. 7 – DICHIARAZIONE E REGOLAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE

All’atto dell’elezione alle cariche sociali, i Soci devono presentare, entro tre mesi, una dichiarazione da cui risulti:

  • l’assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività esercitate dall’Associazione;
  • l’impegno ad informare quanto prima il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con l’Associazione.

L’esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dall’Associazione comporta:

  • l’ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali;
  • la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal Collegio dei Probiviri, al quale saranno trasmesse dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni sul caso.

Art. 8 – RISORSE FINANZIARIE, PATRIMONIO, ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote versate dai Soci, dalle entrate dei benefattori attraverso donazioni ed adozioni a distanza, dagli eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici e privati, dai ricavati di attività e manifestazioni organizzate dall’Associazione, dai proventi di eventuali attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni altra attività di raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione finanzia le attività attraverso l’autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o degli Enti Pubblici nonché di soggetti privati. Tali risorse dovranno essere destinate ed utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente; risorse che potranno essere in parte anche destinate a contribuire alla manutenzione delle strutture della Fondazione La Visitazione di cui all’Art. 2 del presente statuto, per garantire alle persone bisognose un luogo idoneo allo svolgimento dell’attività dell’Ente.

L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e quindi si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell’Ente sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’illustrazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio Consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni relative all’attività che verrà svolta durante l’anno.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere messa a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione, nonché pubblicato sul sito Internet dell’Associazione stessa.

È fatto divieto per l’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662.

L’Associazione prevede che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

 Art. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono organi fondamentali dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Presidente;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Segretario;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti).
  2. Sono organi facoltativi:
    • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne consegue alcun emolumento salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere non soci, considerato che detti membri devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti e all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Tutte le cariche elencate devono essere ricoperte da rappresentanti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione. Tutte le riunioni dei diversi organi, di cui al presente art. 9, possono avvenire anche per videoconferenza.

 Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e che quindi risultano regolarmente iscritti all’Associazione alla data dello svolgimento. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell’Associazione o per la fusione con altro organismo. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all’anno precedente e del Bilancio Preventivo relativo all’anno successivo a quello in corso. I bilanci oggetto di approvazione devono essere inviati ai Soci anche a mezzo e-mail nei dieci giorni che precedono la data dell’Assemblea di prima convocazione in modo che ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.

L’Assemblea inoltre:

  • provvede all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera sull’eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto e approva le operazioni di bonifico verso le Missioni e le eventuali donazioni a favore della Fondazione;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera su eventuali modifiche al presente statuto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o da almeno un quinto dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante e-mail, contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. La Convocazione deve essere spedita a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In tal caso, è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con la partecipazione di almeno metà degli associati aventi diritto al voto, e qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto in seconda convocazione; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il voto è segreto, quando riguarda le persone fisiche dei Soci, come ad esempio per l’elezione degli organismi statutari.

In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso portante l’ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima a ciascun socio, all’indirizzo risultante sull’elenco dei Soci.

Gli emendamenti allo statuto devono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno due quinti degli associati aventi diritto al voto, almeno due mesi prima dell’Assemblea che discuterà gli emendamenti proposti e devono essere portati a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea in sede straordinaria richiede la presenza dei tre quinti degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio ove prescritto dalla legge).

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo costituisce l’Organo di Amministrazione dell’Associazione ed è composto da 7 (sette) membri eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri, scelti tra gli associati, sono tutti rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti ossia la metà più uno, l’intero Consiglio Direttivo si considera sciolto. Il Consigliere più anziano deve convocare l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi dell’Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea o degli altri organi dell’Associazione medesima. Il Consiglio Direttivo provvede a:

  • convocare l’Assemblea;
  • redigere il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
  • nominare il Presidente dell’Associazione;
  • porre in essere tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’Associazione;
  • determinare le quote associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno dal Presidente di sua iniziativa o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso contenente indicazione dell’ora, giorno e luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni. Il ruolo di Presidente non potrà essere ricoperto dalla medesima persona per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

  • presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • redige e sottoscrive il libro dei verbali (coadiuvato dal Segretario);
  • in caso di documentata necessità emette provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che però decadono se non ratificati dal Consiglio stesso alla prima riunione successiva;
  • ha l’autorità di delegare, in caso di assenza, un membro del Consiglio Direttivo o un eventuale procuratore a rappresentarlo;
  • nomina un Segretario scelto tra i Soci dell’Associazione stessa;
  • redige i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117 /2017. Può essere costituito da un solo revisore contabile iscritto al relativo registro o da tre membri effettivi e due supplenti. In quest’ultimo caso il Presidente dell’Organo di Controllo è nominato dai Soci, con la decisione di nomina dell’Organo stesso.

L’Organo di Controllo­ vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,­ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati atti deliberativi.

L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra l’Associazione ed uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra l’Associazione e gli Organi Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri. Tale Collegio è composto da tre membri scelti dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci iscritti da almeno otto anni.

Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell’Associazione, o dei singoli Soci mediante avviso a ciascun membro anche tramite e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. È validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei Soci. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. I libri possono essere conservati anche sotto la forma di files elettronici.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si scioglie oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci anche per la richiesta della maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del codice del Terzo settore, a enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile (articoli 14 e seguenti) e le disposizioni speciali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e generali di legge in materia di associazione.

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